Art. 16.
(Livelli minimi delle dotazioni territoriali).

      1. La pianificazione e la programmazione del territorio prevedono la dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse pubblico, collettivo e generale per garantire, sul territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nonché la dotazione delle reti e delle infrastrutture che consentono l'accessibilità alle attrezzature urbane e territoriali e la mobilità dei cittadini e delle merci.
      2. Costituiscono dotazioni territoriali essenziali, indispensabili per il raggiungimento dei livelli di qualità urbana e per la realizzazione di interventi organici di riqualificazione dei tessuti edilizi, nonché di infrastrutturazione del territorio, gli immobili e le attività gestionali finalizzati alla fornitura dei servizi relativi ai seguenti diritti di cittadinanza:

          a) salute, assistenza sociale e sostegno della famiglia;

          b) istruzione, innovazione e ricerca;

          c) esercizio della libertà di religione;

 

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          d) fruizione del tempo libero, del verde pubblico, della cultura, dello sport e dello spettacolo;

          e) mobilità e accessibilità, trasporto pubblico e collettivo;

          f) godimento del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

          g) sostegno all'iniziativa economica, in coerenza con l'utilità sociale e con la sicurezza del territorio e dei lavoratori;

          h) servizio abitativo sociale.

      3. La legge regionale garantisce che gli strumenti di governo del territorio comprendano la pianificazione e la programmazione della dotazione e della gestione dei servizi primari, secondari e di interesse generale, individuando le opere e gli elementi gestionali necessari al soddisfacimento dei servizi relativi ai diritti di cui al comma 2. Le previsioni delle dotazioni territoriali analizzano e documentano il fabbisogno pregresso e futuro, nonché lo stato effettivo di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di interesse pubblico e generale, determinando le modalità, i criteri e i parametri tecnici ed economici attraverso i quali sono assicurate la fornitura e la qualità di tali servizi, in relazione alle politiche sociali, locali e sovralocali, anche tramite il concorso di soggetti privati.
      4. Le previsioni di cui al comma 3 sono conformate secondo livelli minimi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il decreto di cui al comma 4 individua, in particolare:

          a) i livelli minimi essenziali dei servizi indispensabili relativi ai diritti di cui al comma 2;

 

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          b) gli elementi economico-sociali che determinano la variazione dei livelli minimi essenziali di cui alla lettera a), nonché le modalità con le quali i livelli minimi essenziali sono periodicamente aggiornati, in funzione dell'evoluzione economica e sociale del Paese;

          c) gli elementi essenziali di tutela dell'igiene dell'abitato, dei tessuti urbani e del territorio, anche al fine di garantire la salute pubblica, nonché le prestazioni ambientali ed energetiche, con particolare riferimento alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico;

          d) i criteri per la verifica della qualità e dell'effettività delle prestazioni di servizio rese e per la determinazione dei bacini di utenza ottimali, in relazione al livello istituzionale adeguato per la realizzazione e la gestione delle dotazioni territoriali;

          e) le categorie di opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generali, fermi restando il loro ampliamento e la loro integrazione con legge regionale, in relazione alla qualificazione dei tessuti urbani e del territorio.

      6. Ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata all'esistenza o alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e concorre al costo di tali opere. Nelle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia è ripartito proporzionalmente il costo effettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, nonché delle dotazioni territoriali e delle mitigazioni e delle compensazioni relative agli impatti ambientali di tali trasformazioni. Il costo effettivo delle opere di urbanizzazione generale è ripartito sulla base di riferimenti parametrici sull'insieme degli interventi ricadenti nel territorio comunale. Gli oneri concessori sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e alle dotazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale.

 

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      7. La pianificazione definisce gli ambiti nei quali può essere proposta la cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di edifici destinati al servizio abitativo sociale in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione, nonché l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Con legge regionale sono disciplinati la soglia minima della predetta cessione gratuita o fornitura, nonché i criteri e le modalità di attuazione della trasformazione di tali ambiti.